|
|
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “SAMANA WASI ITALIA” Indice dello Statuto
Art. 1. Denominazione, sede e durataE’ costituita ai sensi della Legge n. 266/91, l’Associazione di volontariato denominata SAMANA WASI ITALIA con sede in Via Castellana 11/1 42012 Albinea (R.E.). L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale. L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. Art. 2. Scopo attività e oggetto socialeL’associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: - promuovere iniziative, attività ed altro per far conoscere e raccogliere fondi da destinare al sostegno materiale della comunità di Samana Wasi a Urubamba, in Perù, che accoglie e ospita bambini e anziani abbandonati per il loro recupero integrale fisico, psichico e spirituale, secondo il modo di vivere tradizionale della cultura andina. - aiutare bambini e anziani bisognosi, fornendo un servizio di assistenza spirituale e materiale ove sia possibile; - diffondere la conoscenza di metodi di cura alternativi e promuovere la cultura del benessere e della felicità attraverso incontri e seminari che mirino a far conoscere le antiche tradizioni della Terra basate sull’aiuto e sullo scambio reciproco; - costituire una biblioteca, videoteca e ludoteca; - promuovere seminari e conferenze sui metodi di cura naturali, sulle tecniche di cura alternative e la loro integrazione con la ricerca e la medicina tradizionale; - promuovere iniziative di solidarietà con i popoli dei Paesi in via di sviluppo; - promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni dei Paesi in via di sviluppo; - approfondire e diffondere la cultura del Servizio come cammino di crescita personale e le conoscenze delle condizioni da cui dipende il progresso dell’individuo in campo materiale e spirituale; - promuovere seminari e conferenze sui metodi di cura e terapie naturali e sulle antiche tradizioni andine; - svolgere attività di volontariato nei centri per il recupero psico-fisico di anziani e bambini - organizzare campi estivi e attività ricreative per bambini; Per il perseguimento delle proprie attività l'associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali e collaborare con altri enti, pubblici e privati. Art. 3. SociSono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea. Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione. Qualora il socio non sia più interessato all’appartenenza all’Associazione, è sufficiente che ne dia informazione scritta all’ Associazione stessa. Il socio receduto non potrà chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione degli eventuali contributi versati o raccolti. I criteri di esclusione di un socio sono i seguenti: - mancato pagamento della quota associativa - comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione - persistente violazione degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Art. 4. Doveri e diritti dei sociTutti i soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione; c) a prestare la loro opera a in modo personale, spontaneo e gratuito. Tutti i soci hanno diritto: a) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione; b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; e) a prendere visione di tutti gli atti e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia. Art. 5. Bilancio e patrimonio socialeL’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi volontari di aderenti e privati b) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali c) donazioni e lasciti vari e tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e) altre entrate previste dalla legge - E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. - L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali. - L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. - Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato Art. 6 Organi socialiSono organi dell’Associazione:
Ognuna delle cariche associative è ricoperta dai soci a titolo gratuito. Art. 7 AssembleaL’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa deve essere convocata dal Presidente, o in sua vece dal Vice, in via ordinaria almeno una volta all’anno, con informazione scritta a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle votazioni delle assemblee il socio ha diritto ad un voto e ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta al massimo due altri soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente o da altro socio scelto dall’assemblea. Le delibere saranno tutte verbalizzate da un segretario e riportate nell’archivio delle riunioni. L’Assemblea indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. Art. 8 Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, l'assemblea elegge i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo; Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo c) nominare il Presidente e il Vice-Presidente d) è organo disciplinare interno e) amministra l’Associazione e ne coordina le varie attività f) delibera l'ammissione dei soci Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del consiglio medesimo eletto tra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate almeno un mese prima della data della riunione, informando dell’ordine del giorno, del luogo, data e ora della seduta. I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura di un Segretario di volta in volta nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più consiglieri. Art. 9 PresidenteIl Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente resta in carica un anno. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Art. 10 Organizzazione territoriale - sezioniL'associazione può articolarsi in sezioni operanti in vari ambiti territoriali di norma coincidenti con quelli di una provincia. Nell'ambito territoriale di riferimento di una medesima provincia può essere costituita una sola Sezione dell'Associazione. Ogni sezione risulta essere una mera articolazione dell'associazione. Su formale domanda sottoscritta da almeno quattro soci inoltrata con una relazione alla Assemblea dell’Associazione, quest’ultima costituisce la Sezione stessa. La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell’associazione. Ogni sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni al quale tuttavia l’Assemblea dell’Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall’esperienza, ferme restando le norme fondamentali. La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del regolamento di Sezione. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse. Art. 11 ScioglimentoIn caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'assemblea fra quelle operanti in analoghi settori. Art. 12 Cittadini sostenitoriViene istituito l’albo dei cittadini sostenitori. I cittadini che hanno sostenuto e sostengono l’attività dell’associazione possono richiedere al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’albo dei cittadini sostenitori della associazione Samana Wasi Italia. I cittadini sostenitori iscritti all’albo hanno il diritto di ricevere informazioni sull’attività e sulle iniziative dell’associazione, anche mediante la partecipazione ad appositi incontri promossi dal Consiglio Direttivo. Art. 13 RinvioPer quanto non contemplato nel presente Statuto si fa espresso rinvio agli articoli 14 e seguenti del codice civile a alla legge 266/91. |
|